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Gara #392

PROCEDURA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE PRESSO LA PROGETTO AMBIENTE S.P.A.
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 46 DEL 03.03.2025

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Informazioni appalto

04/03/2025
Aperta
Servizi
€ 1.255.321,10
CICERANI STEFANO

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

1
B5E39BD503
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE PRESSO LA PROGETTO AMBIENTE S.P.A.
PROCEDURA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE PRESSO LA PROGETTO AMBIENTE S.P.A.
€ 932.438,03
€ 9.052,80
€ 742,22

Scadenze

26/03/2025 12:00
02/04/2025 12:00
03/04/2025 10:00

Allegati

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04/03/2025 12:18
936.30 kB
capitolato-speciale.pdf
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05/03/2025 14:52
625.94 kB
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05/03/2025 14:52
572.75 kB
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07/03/2025 10:44
793.06 kB
allegato-c-avvalimento.pdf
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07/03/2025 10:44
709.32 kB
allegato-d-offerta-economica.pdf
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07/03/2025 10:44
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dgue.pdf
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07/03/2025 10:51
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2.-dichiarazione-presa-visione-modello-231-e-piano-anticorruzione.docx
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26/03/2025 10:20
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26/03/2025 17:13
575.01 kB

Chiarimenti

05/03/2025 14:30
Quesito #1
Buongiorno,
siamo con la presente a richiedere gli ulteriori documenti di gara oltre al disciplinare.

Cordiali saluti


05/03/2025 14:54
Risposta
Buongiorno
abbiamo provveduto a pubblicare capitolato e tabelle costo lavoro
saluti
Progetto Ambiente spa

06/03/2025 12:34
Quesito #2
Spett.le Amministrazione,
si chiede gentilmente di modificare i pagamenti da 30 giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura come da normativa D.lgs. 192/2012.
Distinti saluti.

25/03/2025 09:07
Risposta
La fatture verranno corrisposte entro 30 gg dalla data di emissione che potrà essere effettuata solo al termine del merse di riferimento per il servizio prestato e non anticipata.
Saluti
Progetto Ambiente Spa
06/03/2025 17:42
Quesito #3
Buonasera,
con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti.

Documentazione di gara.
Oltre al capitolato e alle tabelle costo del lavoro chiediamo se gentilmente possano esser pubblicati anche i seguenti documenti indicati al punto 2.1 del Disciplinare di gara:
• Bando di gara;
• Allegato I Tabelle retributive;
• Istanza di partecipazione (Allegato n. A); • Modello DGUE (Allegato n. B);
• Dichiarazione di avvalimento (Allegato n. C);
• Modello Offerta Economica (Allegato n. D);
• RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA SERVIZIO

Clausola sociale.
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) L’attuale fornitore;
8) Moltiplicatore applicato dall'attuale fornitore.

L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

07/03/2025 09:58
Risposta
Con la presente siamo a comunicare che:
• Bando di gara; (trattasi di refuso in quanto con le nuove disposizioni in merito alle pubblicazioni il bando non è previsto)
• Allegato I Tabelle retributive; (sono le tabelle del costo del lavoro già pubblicate)
• Istanza di partecipazione (Allegato n. A); • Modello DGUE (Allegato n. B); • Dichiarazione di avvalimento (Allegato n. C); • Modello Offerta Economica (Allegato n. D); (sono già stati inseriti all'interno delle buste amministrative ed economiche ma provvederemo comunque alla pubblicazione)
• RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA SERVIZIO Non è previsto alcun modello la relazione tecnica deve essere redatta descrivendo il servizio prestato dall'operatore economico in relazione alla assegnazione del punteggio qualitativo per dare modo alla commissione giudicatrice di valutarlo e di attribuire il relativo punteggio. La relazione tecnica va redatta sottoscritta digitalmente e inserita nell'apposita busta.
A breve procederemo alla pubblicazione di un quadro riassuntivo del personale soggetto a clausola sociale
Saluti
Progetto ambiente Spa
10/03/2025 10:36
Quesito #4
Spett.le Ente,

in relazione alle tabelle di costo lavoro su cui applicare il moltiplicatore di gara offerto si segnala che le stesse non computano i costi relativi ai ratei ferie e ex festività, che come indicato nel capitolato di gara non possono essere rifatturati a parte; ratei che andrebbero decurtati dalle ore utili.

Si segnala infine che da Marzo 2025, a seguito del rinnovo del CCNL di categoria, il contributo formativo passa al 4,65% (Formatemp 4,45%+ Ebitemp 0,2%).

Cordialità

25/03/2025 09:13
Risposta
Le ore di ferie e ed ex festività andranno fatturate unitamente alle ore lavorate qualora si presentassero nel corso della missione.
Per quanto attiene il contributo formativo si provvederà all'adeguamento della tabella di costo del orario in ragione della variazione del CCNL se applicabile.
Saluti
Progetto Ambiente Spa
10/03/2025 15:52
Quesito #5
Spett.le Ente,
si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:
1) In relazione alle previsioni sul periodo di prova dei lavoratori somministrati ,si chiede conferma che troverà applicazione l’art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che “è consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.”
2)In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs. 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina.
3) In relazione ai "-8. DOVERI DEL PERSONALE SOMMINISTRATO" di cui al capitolato, essendo il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente a vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati deglii obblighi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
4) Con riferimento alle previsioni del capitolato in tema di scioperi, preme segnalare che la procedura non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, ma il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, pertanto l’utilizzatore non può imporre all'aggiudicatario di assumersi tutti gli oneri anche in caso di motivato impedimento. In caso di sciopero, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 32, comma 1 lettera a) d. lgs. 81/15 e del diritto dei singoli lavoratori somministrati di aderire allo sciopero, l'agenzia aggiudicataria potrà porre in essere tutte le misure idonee richieste dall'utilizzatore per garantire la continuità dei servizi. Proprio in considerazione del fatto che Codesta Stazione Appaltante risulterebbe datore di lavoro sostanziale con potere direttivo e di controllo, che si assume la responsabilità dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, potrà ricorrere all'istituto della precettazione dei lavoratori.
5) In relazione all' applicazione della clausola sociale, si chiede gentilmente: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati, B) la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati C) il numero e la tipologia dei contratti attivi, se a tempo determinato o indeterminato, D) la durata media delle missioni, E) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione F) la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di lavoro somministrato a termine (inclusi proroghe e rinnovi) intercorsi con ciascun lavoratore (ex. artt. 19 ss. d.lgs. n. 81/2015), G) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni.
Distinti saluti.

26/03/2025 10:17
Risposta
Quesito nr 1
In relazione al periodo di prova sarà applicato art 35 CCNL agenzie di somministrazione
Quesito nr 2
Le sostituzioni del personale verranno richieste o per mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa
Quesito nr 3
Sarà onere della stazione appaltante vigilare sul rispetto del personale in somministrazione degli obblighi richiamati nel CSA
Quesito nr 4
In ordine al tema di sciopero si ritiene che tale obbligo sia a carico dell'aggiudicatario esclusivamente in relazione a scioperi relativi al CCNL delle Agenzie di somministrazione. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà, di concerto con la stazione appaltante verificare la necessità di precettazione dei lavoratori in somministrazione in relazione ai servizi da prestare da parte della stazione appaltante. In caso di sciopero relativo alla categoria igiene ambientale i lavoratori saranno utilizzati, se necessario, per la copertura dei servizi essenziali in ragione percentuale rispetto al totale dei dipendenti della stazione appaltante
Quesito nr 5 A
vedi allegato 3A
Quesito nr 5B
vedi allegato 3B
Quesito nr 5C
Ad oggi sono attivi nr 5 contratti: nr 2 full time e tempo indeterminato nr 2 full time a tempo determinato nr 1 part time a tempo determinato
Quesito nr 5 D-F
vedi allegato 3 D-F
Quesito 5 E
I dipendenti in somministrazione sono stati formati dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs 81/2008
allegato-3a.pdf
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26/03/2025 10:17
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26/03/2025 10:17
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26/03/2025 10:17
61.15 kB
11/03/2025 11:27
Quesito #6
Buongiorno, premesso che nell'istanza di partecipazione si deve dichiarare di "aver preso visione del Modello organizzativa MOG231 e di accettarne il contenuto allegandolo firmato per accettazione alla presente istanza", SI CHIEDE la possibilità di ricevere il succitato MOG231.

26/03/2025 10:19
Risposta
Il Modello MOG 231 è stato inserito tra gli allegati alla procedura e nei documenti da allegare alla busta amministrativa
12/03/2025 12:15
Quesito #7
Spett.le Ente,
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:

le ore relative alle assenzeil rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore

La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie

25/03/2025 09:20
Risposta
Potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenze il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore.
Saluti
Progetto Ambiente Spa
12/03/2025 14:29
Quesito #8
Spett.le Ente,
essendo applicata la c.d. clausola sociale, siamo a richiedere di condividere il numero di risorse coinvolte e la loro durata contrattuale.
Grazie

26/03/2025 10:27
Risposta
Vedi file Allegati
allegato-3a.pdf
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26/03/2025 10:27
58.82 kB
allegato-3-d-f.pdf
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26/03/2025 10:27
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26/03/2025 10:27
204.44 kB
13/03/2025 15:57
Quesito #9
Spett.le Ente,
con riferimento alle tabelle relative alla costruzione del costo del lavoro allegate alla documentazione di gara, a titolo collaborativo,
si desidera evidenziare la mancata indicazione relativa alla quantificazione delle voci di accantonamento delle ferie e delle ex festività.
Si chiede pertanto di voler considerare la presente segnalazione affinché in autotutela codesta S.A. possa modificare le tabelle allegate
alla procedura riducendo proporzionalmente la riga relativa alle “ORE UTILI” affinché venga tenuto conto dell’impatto relativo agli
accantonamenti di che trattasi (si ricordano, a titolo di esempio, le tabelle pubblicate in allegato alla procedura di cui alla Determina 270 del 24.12.2024);

Al fine di poter valutare correttamente ogni aspetto economico relativo alla procedura di che trattasi si chiede inoltre
di voler comunicare tutte le informazioni relative all’assenteismo registrato a carico del solo personale somministrato
riferite agli ultimi anni e suddivise per le seguenti macro categorie:

- ferie godute

- festività godute

- permessi retribuiti goduti

- permessi conto istituto (legge 104, maternità, ecc)

- malattia/infortuni (se possibile dividendo i primi tre giorni dai successivi)

Distinti saluti.

25/03/2025 09:23
Risposta
Le ferie e le Ex festività potranno essere regolarmente fatturate nel mese di riferimento nel caso in cui si rendesse necessario e i ratei di ferie residui potranno essere fatturati a eventuale chiusura missione.
Saluti
Progetto Ambiente spa
21/03/2025 15:48
Quesito #10
Spett.le S.A.

Si chiede di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti



1) in merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.







2) In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti:



se vi è un carattere, interlinea, formato da rispettare nella redazione dell’elaborato



se il limite di pagine da rispettare sia pari a 15 facciate e/o 15 pagine fronte retro e pertanto pari a 30



se è possibile allegare cv, slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato



se copertina e indice non vengono computate nei limiti riferiti all’elaborato tecnico







3) Si chiede di confermare se Progetto Ambiente spa rientra o meno nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.







4) Si evidenzia che nel costo orario, in particolare nei contributi, non sono state previste le seguenti voci: Ebitemp, monetizzazione permessi sindacali nonché l’INCREMENTO FONDO BILATERALE marzo 2025 pari allo 0,45%



In merito all’ultima voce menzionata si rende noto che A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELL’ITER DI PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, A PARTIRE DAL 01/03/2025, IL COSTO DEL LAVORO HA SUBITO UN INCREMENTO PER EFFETTO DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE DESTINATA AL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DI SETTORE.



Pertanto, si chiede, in ragione di quanto menzionato, di pubblicare le nuove tabelle del costo del lavoro o, in alternativa, confermare che il moltiplicatore di agenzia offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie per il lavoro







5) al fine di poter considerare l’adeguato tasso inail di riferimento, chiediamo di indicare cortesemente per le figure richieste dal bando ovvero impiegato liv.3B, operaio liv.2B, operaio liv.3B le relative voci tariffa.







6) si chiede di confermare che il moltiplicatore offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori





7) si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;







8) in riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;





9) relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue.



Sebbene il codice degli appalti abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto.



La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale.



E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione.



In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie;







10) si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);







11) chiediamo di confermare che i buoni pasto saranno rimborsati all’APL.





12) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.







13) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse;







14) Si chiede conferma che il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità) . Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista.







15) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)







16) in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell'Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell'AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente.







17) in merito all'art. 12 del capitolato denominato Penali del capitolato si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito;



18) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito





in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti















26/03/2025 12:11
Risposta
Q1
VEDI ALLEGATO 3A 3C 3D-F
Q2
IN MERITO ALLA RELAZIONE TECNICA VANNO RISPETTATI I SEGUENTI PARAMETRI:
- CARATTERE CALIBRI DIMENSIONE 11 INTELINEA SINGOLA FORMATO A 4
- LIMITE PAGINE 15 STAMPA FRONTE RETRO
- CV E SLIDE NON CONCORRONO AL LIMITE PER L'ELABORATO
- COPERTINA ED INDICE NON CONCORRONO AL LIMITE PER L'ELABORATO
Q3
LA PROGETTO AMBIENTE RIENTRA NEL PERIMETRO DELL'ART 1 COMMA 2 DLGS 165/2001
Q4
IL MOLTIPLICATORE OFFERTO DALL'AGENZIA SARA' APPLICATO SULL'EFFETTIVO COSTO DEL LAVORO UNA VOLTA VALUTATE CON LA STAZIONE APPALTANTE LA VALIDITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA
Q5
VOCE TARIFFE INAIL APPLICATE:
- 8932033
- 93118021
Q6
IL MOLTIPLICATORE SARA' APPLICATO OLTRE CHE ALLE ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE ANCHE ALLE ORE DI FERIE E PERMESSI
Q7
VEDI ALLEGATI INDICATI AL PUNTO Q1
Q8
LE ORE DI ASSENZA LA CUI RETRIBUZIONE E' PREVISTA DAL CCNL E DA NOMRATIVA DEL LAVORO POSSONO ESSERE SALDATE CON APPLICAZIONE DEL MARGINE DI AGENZIA
Q9
SI CONFERMA CHE IN RAGIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'APPALTO NON SI PROCEDERA' ALLA APPLICAZIONE DELLA TRATTENUTA DELLO 0,50%
Q10
LA QUOTA DEI RATEI DI FERIE E PERMESSI GOSUTI DAL LAVORATORE DOVRA ESSERE FATTURATA AD EVENTO CON APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE OFFERTO IN SEDE DI GARA
Q11
I BUONI PASTO SONO STATI INSERITI NEL COMPUTO DEL COSTO ORARIO E PERTANTO SONO GIA' RIMBORSATI ALLA APL
Q12
IL CONTRATTO POTRA' ESSERE SOTTOSCRITTO DA REMOTO CON UTILIZZO DELLA FIRMA ELETTRONICA CERTIFICATA
Q13
NON SIAMO IN GRADO DI FORNIRE UNA STIMA DI TALI COSTI
Q14
SI CONFERMA QUANTO INDICATO AL PUNTO 14
Q15
SI CONFERMA QUANTO INDICATO AL PUNTO 15
Q16
SI CONFERMA QUANTO INDICATO AL PUNTO 16
Q17
LE PENALI NON SARANNO APPLICATE IN CASO DI INADEMPIENZE DOVUTE A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Q18
LA STAZIONE APPALTANTE RISPONDE DEL NON CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI MESSI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CUI SONO DEMANDATI




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26/03/2025 11:43
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26/03/2025 11:43
204.44 kB
allegato-3a.pdf
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26/03/2025 11:43
58.82 kB
21/03/2025 17:26
Quesito #11
Spett.le S.A. chiediamo di riscontrare cortesemente al seguente chiarimento:
In riferimento ai buoni pasto, fermo restando che rientrano all’interno del costo del lavoro complessivo, considerando che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente nel momento in cui il lavoratore dovesse averne diritto (quindi in caso di assenza per permessi, malattia, infortunio, festività infrasettimanali godute, ecc ecc… nulla dovrà essere riconosciuto), si chiede conferma che il valore dei buoni pasto non venga inserito ai fini della definizione del costo orario su cui applicare il moltiplicatore offerto e che gli stessi potranno essere fatturati separatamente ad evento al costo (e quindi senza applicazione del margine), solo ed esclusivamente se effettivamente erogati.

Così facendo, il costo in capo a codesta spettabile stazione appaltante sarebbe inferiore e quindi più conveniente, fermo restando che al lavoratore verrà erogato quanto effettivamente gli spetta di diritto.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

26/03/2025 10:30
Risposta
Il valore dei buoni pasto è inserito ai fini della definizione del costo orario su cui applicare il moltiplicatore offerto e gli stessi non potranno essere fatturati separatamente ad evento al costo.
24/03/2025 16:53
Quesito #12
Egregi,
si chiede conferma che le festività non lavorate, se dovute al lavoratore, saranno oggetto di fatturazione. Invero, tale affermazione risulta necessaria affinchè l'appalto sia conforme alla disciplina applicabile (ex art. 33 del D.LGS 81/2015) secondo cui “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.

Con il secondo chiarimento, si chiede conferma che proprio in virtù della normativa sopra richiamata siano fatturate anche le ulteriori giornate di assenza retribuita.



26/03/2025 10:35
Risposta
Le festività non lavorate, se dovute al lavoratore, saranno oggetto di fatturazione.
Analogamente saranno oggetto di fatturazione le giornate di assenza retribuita. In ragione delle giornate di assenza per malattia saranno fatturate le giornate di carenza conto azienda e rimborsate le eventuali integrazioni conto ditta per eventi di malattia superiori ai 3 gg di assenza.
24/03/2025 16:56
Quesito #13
Egregi,
si evidenzia che nelle tabelle indicate manca il contributo dovuto al fondo bilaterale EBITEMP, obbligatorio in caso di somministrazione.
Si chiede se la Vs. spettabile amministrazione abbia calcolato il contributo formatemp in virtù dell'aggiornamento previsto da marzo 2025. Ed infatti, da tale termine il contributo di formazione è pari al 4,45%. Ad ogni modo si chiede conferma che l'effettivo costo del personale su cui applicare il moltiplicatore verrà correttamente elaborato in fase di esecuzione.
Cordiali saluti

26/03/2025 10:37
Risposta
L'effettivo costo del personale su cui applicare il moltiplicatore verrà correttamente elaborato in fase di esecuzione nel caso in cui fossero presenti voci non previste in sede di elaborazione delle tabelle di costo.

24/03/2025 17:01
Quesito #14
Egregi,
in merito ai buoni basto si chiedono chiarimenti, in quanto nelle tabelle di costo è stato inserito l'importo di 1 Euro al giorno...
Ad ogni modo, considerando che nel Capitolato è previsto che lo stesso venga erogato dalla Agenzia si chiede conferma degli importi dovuti e che lo stesso sia rimborsato all'agenzia.
Cordiali saluti

26/03/2025 10:38
Risposta
Il valore dei buoni pasto è inserito ai fini della definizione del costo orario su cui applicare il moltiplicatore offerto e gli stessi non potranno essere fatturati separatamente ad evento al costo.
25/03/2025 13:10
Quesito #15
Spett.le Ente,
visionando la tabella contenente le ricostruzioni del costo del lavoro, siamo a richiedere gentilmente di esplicare meglio le voci "importo fisso convenzionale" e " indennità convenzionale" siccome non vengono previste dal CCNL Fise Assoambiente.
Chiediamo inoltre se sono importi annuali da corrispondere però per 12 mensilità.
Grazie

26/03/2025 10:42
Risposta
Le indennità sopra richiamate sono parte integrante delle tabelle del costo del lavoro per i servizi di Igiene Ambientale di cui al Decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024.
26/03/2025 09:23
Quesito #16
Spett.le Ente,
data lettura dei chiarimenti fino ad oggi inviati con la presente si richiede conferma che la tariffa di fatturazione per le ferie e le ex festività godute o liquidate a fine missione sia da considerarsi quella relativa alle ore ordinarie.
In attesa di un gentile riscontro si porgono distinti saluti.

26/03/2025 10:44
Risposta
La tariffa di fatturazione per le ferie e le ex festività godute o liquidate a fine missione è da considerarsi quella relativa alle ore ordinarie.
26/03/2025 09:46
Quesito #17
Spett.le Progetto Ambiente S.p.A.,

si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede conferma che per la stesura della relazione tecnica non sia previsto un limite numerico di pagine, un carattere ed interlinea particolare da utilizzare;

2) Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- L’attuale fornitore;
- La FEE applicata.

L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

3) Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto.

4) Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.lgs. 81/15);

5) Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.

6) si chiede conferma che i ratei maturati per le ore godute di ferie e permessi potranno essere fatturati. Tali voci infatti fanno riferimento a eventi prevedibili, ma non programmabili e non sono quindi inclusi negli importi relativi ai costi del lavoro orari.


7) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;

8) Premesso che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 prevede che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori e tenuto conto che la lex specialis intende derogare la norma cogente in materia, dovendo in ogni caso la Scrivente Agenzia per il lavoro procedere alle necessarie valutazioni connesse alla formulazione dell’offerta economica a codesta Stazione Appaltante, si chiede di conoscere la percentuale di assenteismo rapportata alle ore di fornitura previste nei 36 mesi, dettagliata per le varie tipologie di assenza. Inoltre, si chiarisce che, nonostante la sussistenza di una norma cogente inderogabile, pur volendo tener conto di quanto previsto dalla documentazione di gara, il rischio di impresa massimo sostenibile dall’Agenzia è contenuto nella percentuale massima di assenteismo comunicata da Codesta Stazione Appaltante.

9) Si chiede chiarimento relativamente a quanto richiesto nel modello offerta economica nella parte in cui richiede l’indicazione dei costi per la sicurezza e dei costi per la manodopera.
Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi.
Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l’art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), che esclude in capo all’operatore economico l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni n materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

10) Relativamente alla ritenuta a garanzia richiamata nel capitolato speciale d'appalto evidenziamo quanto segue. Sebbene il codice degli appalti abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto. La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale. È di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo né tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione. In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie.

Cordiali Saluti


26/03/2025 12:35
Risposta
Q1
IN MERITO ALLA RELAZIONE TECNICA VANNO RISPETTATI I SEGUENTI PARAMETRI:
- CARATTERE CALIBRI DIMENSIONE 11 INTELINEA SINGOLA FORMATO A 4
- LIMITE PAGINE 15 STAMPA FRONTE RETRO
- CV E SLIDE NON CONCORRONO AL LIMITE PER L'ELABORATO
- COPERTINA ED INDICE NON CONCORRONO AL LIMITE PER L'ELABORATO
Q2
VEDI ALLEGATI 3A 3B 3D-F
I LAVORATORI SONO STATI FORMATI DALLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL DLGS 81/2008 E SONO IDONEI ALLA MASIONE LORO ASSEGNATA
Q3
VEDI ALLEGATI 3A 3B 3D-F
Q4
SI CONFERMA QUANTO INDICATO AL PUNTO 4
Q5
LA SORVEGLIANZA SANITARIA E' A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Q6
I RATEI MATURATI PER FERIE E PERMESSI POTRANNO ESSERE FATTURATI AD EVENTO CON APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE OFFERTTO OVVERO LIQUIDATI AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Q7
LE ORE DI ASSENZA LA CUI RETRIBUZIONE E' PREVISTA DAL CCNL E DA NOMRATIVA DEL LAVORO POSSONO ESSERE SALDATE CON APPLICAZIONE DEL MARGINE DI AGENZIA
Q8
VEDI ALLEGATI 3A 3B 3D-F
Q9
L'INDICAZIONE DEI COSTI DI MANODOPERA E DI SICUREZZA E' RELATIVA AL SOLO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA E PERTANTO VANNO INDICATI IN SEDE DI OFFERTA
Q10
SI CONFERMA CHE IN RAGIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'APPALTO NON SI PROCEDERA' ALLA APPLICAZIONE DELLA TRATTENUTA DELLO 0,50%
26/03/2025 11:59
Quesito #18
Spett.le Ente,
si chiede conferma che in merito al requisito di partecipazione "aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno 3 contratti analoghi (pag. 6 Disciplinare)" si intende servizio di somministrazione di lavoro nella sua accezione generale (qualsiasi CCNL, qualsiasi profilo somministrato, ...).
Grazie

26/03/2025 12:16
Risposta
Per il requisito di cui sopra si intende il servizio di somministrazione nella sua accezione generale.

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